Visualizzazioni totali

sabato 29 gennaio 2011

Rimborso ai Comuni delle spese per il ricovero di minori su disposizione dell’autorità giudiziaria

Riferimenti normativi
CIRCOLARE 30 dicembre 2010, n. 11. Spese per il ricovero di minori su disposizione dell’autorità giudiziaria - Legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, art. 9, comma 4 - Legge regionale 15 novembre 2010, n. 21, art. 5. Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. G.U.R.S. - Parte I n. 5, del 28/01/11.


Beneficiari
I Comuni della Regione Siciliana.



Interventi ammessi
Ai comuni saranno riconosciute e rimborsate per il ricovero di minori le spese sostenute e/o documentate per i ricoveri avvenuti esclusivamente nel periodo intercorrente tra l’1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009. Per minore si intende il/la ragazzo/a che alla data del 31 dicembre 2009 non abbia compiuto il 18° anno di età; per i ragazzi che prima del 31 dicembre 2009 sono divenuti maggiorenni durante il ricovero presso la struttura di accoglienza, il diritto al rimborso verrà riconosciuto limitatamente alla spesa afferente i giorni che precedono il compimento della maggiore età. Le strutture abilitate al ricovero di minori in comunità alloggio sono esclusivamente le strutture convenzionate e quelle iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali ed associazioni.  Il decreto n. 2783/S2 dell’11 dicembre 2009 disciplina, per l’anno 2009, le spese di gestione che i comuni sono tenuti a corrispondere agli enti assistenziali gestori di comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria; per cui i Comuni sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal menzionato  decreto circa l’importo delle rette giornaliere e del compenso fisso mensile. 

Dotazione finanziaria 
L'Assessorato deve ripartire ed assegnare € 23.856.145,28 per il rimborso dell’80 per cento delle spese relative ai ricoveri di minori comunque disposti dall’autorità giudiziaria, avvenuti nel periodo tra l’1 gennaio 2008 ed il 31 dicembre 2009.

Documentazione
I comuni interessati dovranno trasmettere l'istanza, utilizzando esclusivamente l’allegato “A” alla circolare ed i seguenti documenti:
1. estremi del provvedimento dell’autorità giudiziaria che ha disposto il ricovero del minore;
2. indicazione, per esteso, delle generalità del minore, luogo e data di nascita;
3. denominazione dell’istituto o comunità alloggio in cui il minore è stato ricoverato, indirizzo ed iscrizione all’albo regionale (numero e data decreto) ai sensi dell’art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22;
4. periodo di ricovero del minore, il compenso fisso e la retta giornaliera, giusto decreto n. 2783 dell’11 dicembre 2009;
5. numero, data ed importo delle fatture emesse dalla struttura di accoglienza;
6. determina comunale di liquidazione delle fatture;
7. nell’ipotesi di somme già erogate dal comune, estremi dei mandati emessi, con l’indicazione dei dati contabili (capitolo di spesa ed estremi dell’impegno), del numero e della data dei mandati;
8. dichiarazione a firma del sindaco, o commissario straordinario, e del responsabile dei servizi sociali che le spese indicate nell’istanza non sono state oggetto di precedente richiesta per l’anno 2008, già accolta con il decreto n. 420/2010.


Scadenza 
I Comuni devono trasmettere le istanze  all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale delle autonomielocali - servizio 4 finanza locale -, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Note di approfondimento 

sabato 22 gennaio 2011

Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili

Riferimenti normativi
CIRCOLARE 30 dicembre 2010, n. 7. Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24 - Prosecuzione di rapporti del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 - Disposizioni varie – Direttive attuative echiarimenti. G.U.R.S. - Parte I n. 3, del 14/01/11.


Beneficiari
Tutti gli enti utilizzatori di lavoratori ingattività socialmente utili e di lavoratori stabilizzati.



Interventi ammessi
1) Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale. A tal proposito, i lavoratori interessati alla prosecuzione sono:
a. lavoratori prioritari di cui alle leggi regionali n. 85/95 e 24/96;
b. lavoratori di cui alla circolare assessoriale n. 331/99;
c. lavoratori destinatari del regime transitorio rientranti nell’art. 4, commi 1 e 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24;
d. lavoratori di cui all’art. 1, comma 1, della legge regionale n. 2/2001, le cui attività sono state finanziate con risorse del bilancio regionale.

2. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l’occupazione.
E' stato richiesto all’INPS di volere provvedere, nelle more della stipula della nuova convenzione tra la Regione siciliana e l’INPS, al pagamento degli assegni ASU e ANF relativi ai mesi gennaio e febbraio 2011.

3. Prosecuzione dei contratti a tempo determinato in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato.
L’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni possono procedere negli anni 2011 e 2012 alla prosecuzione dei contratti in essere di cui alla legge regionale n. 85/95 e successive modifiche e integrazioni nonché dei contratti a termine previsti dalle leggi regionali 26 novembre 2000, n. 24 e 29 dicembre 2003, n. 21.

Documentazione 
1. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del bilancio regionale.
Gli enti devono modificare le deliberazioni per ogni categoria di lavoratori separatamente adottate e dovrnno inviarle,
così com'è specificato, in maniera dettagliata, nella Circolare in esame.

2. Prosecuzione interventi in favore dei soggetti impegnati in attività socialmente utili con oneri a carico del Fondo nazionale per l’occupazione.
Gli enti utilizzatori devono adottare tutti i provvedimenti di competenza negli stessi modi e termini già stabiliti negli anni precedenti.


3. Prosecuzione dei contratti a tempo determinato in essere del personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico per il precariato.
Le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento del contributo sono precisate nella Circolare  secondo i seguenti casi:
a) Contributo ex lege regionale 14 aprile 2006, n. 16.
b) Contributo ex articolo 2, comma 1, legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.
Le istanze possono essere presentate dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Circolare nel sito Internet ufficiale della Regione siciliana, all’indirizzo www.regione.sicilia.it/famiglia.                          
  

Note di approfondimento  
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-03/g11-03.pdf

sabato 15 gennaio 2011

Indicatori premiali per l’anno 2010.

Riferimenti normativi
CIRCOLARE 10 dicembre 2010, n. 9/A.L.  Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica. G.U.R.S. PARTE I n. 1 - del 07/01/11

Obiettivi
L'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, dovendo provvedere all’acquisizione delle informazioni necessarie al riparto della premialità per l’anno 2010 in favore dei comuni della Regione, con la presente Circolare vuole diramare le direttive in ordine alle certificazioni da presentare.

Beneficiari
I destinatari della Circolare sono i Sindaci e i Responsabili dei servizi finaziari dei comuni della Regione Siciliana. 
 
 
 
Rilevazioni per la premialità 
 La rilevazione dovrà concernere i seguenti indicatori:
1) Sforzo fiscale;
2) Sforzo tariffario;
3) Capacità di riscossione;
4) Propensione agli investimenti;
5) Definizione pratiche per il condono edilizio;
6) Flussi turistici;
7) Incentivazione alla riscossione dei tributi locali;
8) Integrale pagamento costi dei servizi r.s.u. ricevuti al 31 dicembre 2009.

Documentazione
Il comune deve compilare le schede allegate alla Circolare nel rispetto delle vigenti disposizioni, le quali sottoscritte dal Sindaco, dal Responsabile dei servizi finanziari, nonché, ove previsto, anche dal Presidente del collegio dei revisori dei conti devono essere trasmesse, insieme con tutta la documentazione richiesta in copia conforme all’originale, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della Circolare. 

Note di approfondimento  
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g11-01/g11-01.pdf

venerdì 7 gennaio 2011

Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti derivanti dal servizio di gestione dei rifiuti

Riferimenti normativi
Circolare 17 dicembre 2010, n. 3. Articolo 45 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 - Interventi in favore dei comuni per il ripianamento dei debiti. Piano di rientro.  Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.


Obiettivi
La Regione Siciliana intende concorrere al ripiano delle passività residue maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti, sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d’ambito.


Beneficiari
Possono accedere ai benefici i comuni della Regione Siciliana. 

Interventi ammissibili 
L’intervento finanziario regionale è previsto per le passività residue maturate alla data del 31 dicembre 2009 dai singoli comuni per la copertura dei costi derivanti dal servizio di gestione integrata dei rifiuti.  
Il beneficio è fissato nella misura percentuale data dal rapporto tra l'importo dei pagamenti effettivamente sostenuti e i costi della gestione integrata. Condizione necessaria per l’intervento è che le passività residue devono derivare dalle risultanze dei bilanci consuntivi approvati dalle autorità d’ambito. 
Gli interventi sono  subordinati all’adozione nei termini previsti dalle disposizioni vigenti, da parte dei comuni degli oneri per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione  e la copertura integrale della propria quota parte dei debiti ATO.  
La restituzione delle somme anticipate dalla Regione avverrà secondo appositi piani di rientro riferiti a ciascun ambito territoriale, i piani di rientro dovranno prevedere un rimborso in dieci annualità. 

Importo disponibile 
L'art 45 della l.r. n. 11/10 ha autorizzato, a decorrere dall’esercizio finanziario 2010, un limite di impegno decennale di 50.000 migliaia di euro annui.

Documentazione
Il comune deve proporre un piano di rientro che dovrà essere asseverato dalle autorità d’ambito con le modalità descritte nel terzo comma dell'art. 45 della l.r. n. 11/10.  La ragioneria generale della Regione definirà un piano di rientro tipo che potrà essere utilizzato da tutti i comuni che richiederanno l’intervento della Regione. Il piano dovrà essere approvato dall’Assessorato regionale dell’economia di intesa con l’Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità.

Note di approfondimento